convocazione a mano e azione di responsabilità


Not. Ernesto Quinto Bassi, quesito

Il caso: Srl con due soci, di cui uno è l’amministratore, con partecipazione paritaria. Il 19 luglio in ordinaria è stato deliberato il promovimento dell'azione di responsabilità ex art. 2393,  c.c., e contestualmente l'allora amministratore ha consegnato, brevi manu, all'altro socio, che lo ha ritirato, l'avviso di convocazione, per ieri in prima e per oggi in seconda dell'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447,  c.c.

Ope legis si è verificata la revoca dall'ufficio di amministratore unico, senza prorogatio di poteri, non è stato nominato il sostituto come prevede il terzo comma dell'art. 2393, c.c.

Lo statuto non prevede altra forma di convocazione se non quella prevista dall'art. 2484 (raccomandata spedita).

 

Ora mi chiedo è valida la convocazione fatta dall'amministratore, poi o contestualmente revocato?

 

È valida la consegna, senza spedizione, dell'avviso di convocazione?

 

Non potrà essere totalitaria perché non c'è organo amministrativo: del resto, se la ratio è quella di garantire al socio un congruo termine per documentarsi, questi lo ha avuto, ma non nelle forme previste.

 

 

Not. Luigi Grasso Biondi, risposta

La giurisprudenza che conosco, pur essendo molto rigorosa sulla necessità della formale convocazione dell'assemblea, della completezza dell'avviso di convocazione e della sottoscrizione dello stesso da parte dell'organo amministrativo, ammette anche modi di convocazione diversi da quello previsto dall'articolo 2484, c.c., se il socio è stato comunque posto in condizione di disporre di uno spatium temporis sufficiente per programmare la sua partecipazione all'assemblea e poter esprimere in quella sede un voto maturo e consapevole.

Nel tuo caso, quindi, credo si debba accertare:

1) se l'avviso di convocazione è stato firmato dall'amministratore in quel momento in carica;

2) se l'avviso è completo con ordine del giorno (esauriente), luogo e data di convocazione;

3) se lo statuto della srl prevede la convocazione in seconda (in difetto, varrebbero comunque i quorum dell'articolo 2486 e quindi, nel tuo caso, o è totalitaria o non si fa nulla);

4) se, infine, esiste una prova dell'avvenuta consegna a mano, come ad esempio una ricevuta datata e firmata di pugno dall'altro socio.

Se i suddetti requisiti fossero accertati, riterrei il verbale ricevibile, anche se con molta, molta prudenza (le cause di inesistenza o di annullabilità di un'assemblea possono essere infinite!).

Posto che il termine "raccomandata" non fa parte del linguaggio giuridico, ma di quello corrente, il vocabolario dà questa definizione:

1.      "raccomandata postale": lettera inviata a mezzo posta e della cui spedizione fa fede l'amministrazione postale;

2.      "raccomandata a mano" lettera consegnata personalmente al destinatario, che ne rilascia ricevuta.

Considerato che la norma di cui all'articolo 2484 è posta unicamente a tutela del socio, al fine di consentirgli una partecipazione informata e tempestiva all'assemblea, mi sembrerebbe corretto considerare una raccomandata (a mano) consegnata 8 giorni prima preferibile ad una raccomandata (postale) spedita 8 giorni prima, senza alcuna certezza sull'effettivo recapito.

Certamente, nel primo caso è necessaria la collaborazione del socio, che deve ricevere la raccomandata e firmare la ricevuta, mentre, nel secondo caso, questa collaborazione non è necessaria, in quanto è sufficiente la mera spedizione.

Inoltre, se è vero (come credo che sia vero) che la norma è posta unicamente a tutela del socio, non vedo perché non potrebbe essere derogabile dal socio stesso, come avviene pacificamente in molti altri casi, e la firma della ricevuta costituisce senz'altro una approvazione da parte del socio della (presunta) diversa modalità di convocazione.

In conclusione, l'assemblea mi sembra regolarmente convocata e questa opinione mi sembra confortata dalla giurisprudenza che ho rincontrollato, anche in analogia a principi di carattere processuale.

Rimane il problema della prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata: io chiedo la copia della convocazione con l'attestazione, scritta di pugno dal ricevente dell'avvenuta ricezione della convocazione stessa, con data e firma.

 

Not. Stefano Bigozzi, interviene:

Secondo me l'assemblea non è ritualmente convocata per cui non è ricevibile il verbale relativo.

Confesso che in un primo momento ho avuto una certa ritrosia nell'usare una formula così lapidaria.

Il fatto è che … un'assemblea convocata con comunicazione a mano, quando lo statuto prevede la raccomandata spedita mi pare ictu oculi non legittimamente costituita.

 

Not. Piercarlo Mattea:

Credo anch'io che l'assemblea non sia ritualmente convocata, ma il tuo per cui mi lascia perplesso.

Siamo noi che dobbiamo verificare la regolarità della convocazione?

Io verbalizzerei, fermo il diritto dell'altro socio di contestare le formalità di convocazione: non credo che si versi in un caso da "art. 28".